STATUTO

CIM

CONFEDERAZIONE ITALIANI NEL MONDO

ALLEGATO “A” AL ROGITO N.6013

PARTE PRIMA

Le attività della C.I.M.

È costituita, con sede in Roma, la Confederazione degli Italiani nel Mondo, in acronimo CIM. Essa ispira la sua azione ai principi democratici della Costituzione Italiana. La CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo, si configura come organizzazione associativa del mondo della emigrazione, nella sua accezione più ampia, ed intende operare per la soluzione dei problemi del settore. in particolare la CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo, opera: • per la difesa dei diritti politici, economici, civili e sociali degli italiani dimoranti in altri paesi; • per la loro integrazione paritaria nei paesi ospitanti, nel rispetto delle singole peculiarità culturali e linguistiche; • per valorizzare l’identità e le tradizioni dei paesi d’origine; • per favorire e sostenere l’eventuale reinserimento degli emigrati di ritorno nel tessuto economico e sociale delle regioni italiane; • per la promozione dell’integrazione dei cittadini stranieri residenti in Italia.

ART. 2 MEMBRI DELLA CIM, CONFEDERAZIONE DEGLI ITALIANI NEL MONDO

La CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo, è costituita da associazioni degli emigrati ed ex emigrati: da singoli emigrati ed ex emigrati e dalle loro famiglie, in Italia e all’estero; da tutti coloro che rappresentano e tutelano i loro diritti o che svolgono programmi ed iniziative atte a favorire la vita associativa, l’iniziativa e l’impegno necessario all’azione di tutela del mondo della emigrazione e dei singoli soggetti, in Italia e all’estero. Alla CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo, possono aderire le associazioni costituite con propri statuti, purché ispirati ai principi generali contenuti nello statuto della CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo. L’adesione comporta per ogni associazione, club ed organizzazione il versamento di una quota, nella misura stabilita dalla Direzione Nazionale.

ART. 3 FINALITA’ DELLA CIM, CONFEDERAZIONE DEGLI ITALIANI NEL MONDO

Gli scopi che si prefigge la CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo, sono: a. unire gli italiani all’estero e le loro famiglie al di sopra di ogni credo politico, religioso e/o razziale, con l’intento di garantire la difesa più efficace dei loro diritti di lavoratori e di cittadini nei paesi di immigrazione ed in Italia; b. promuovere iniziative idonee per la parità di trattamento con i cittadini dei paesi ospitanti sui luoghi di lavoro, nella vita civile, sociale, politica ed economica; c. conservare, promuovere, valorizzare gli elementi peculiari della cultura e delle tradizioni italiane, rafforzare i legami con i luoghi d’origine come espressione di una identità di base da offrire alle nuove generazioni; d. promuovere l’attività culturale, formativa e del tempo libero come momenti di aggregazione tra gli italiani all’estero e come mezzo tendente a sviluppare e promuovere un processo formativo legato anche alla comprensione linguistica, all’acquisizione di comprovate professionalità e alla salvaguardia della identità culturale; e. promuovere ogni utile azione finalizzata all’integrazione dei cittadini stranieri residenti in Italia; f. promuovere e gestire progetti, ricerche, studi e convegni, finanziati da entità pubbliche e da privati, assumendone la relativa rendicontazione. In questa ottica la CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo, promuove e favorisce lo sviluppo di attività formative, culturali, sportive, turistiche e ricreative; svolge, altresì, ogni attività idonea a favorire contatti con le organizzazioni e le strutture italiane e quelle dei paesi ospitanti interessati al perseguimento dei fini suddetti. Tutte le iniziative, realizzate direttamente o nell’ambito della filiazione CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo, in Italia e all’estero, devono riportare l’apposito logo su tutto il materiale divulgativo e di propaganda. La CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo, è un’associazione senza fini di lucro. È fatto divieto di ripartire tra i soci, anche in forma indiretta, gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali ed in favore degli scopi previsti dallo statuto.

PARTE SECONDA

ART. 4 ORGANI DELLA CIM, CONFEDERAZIONE DEGLI ITALIANI NEL MONDO

Sono organi della CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo: • il Congresso Confederale • il Presidente • il Consiglio Generale la Direzione Nazionale • il Segretario Generale • il Comitato di Controllo.

ART. 5 IL CONGRESSO CONFEDERALE

Il Congresso è composto dai delegati e di tutte le strutture associative ed è convocato dal Consiglio Generale, in seduta ordinaria, ogni tre anni. Provvede all’approvazione della relazione sull’attività politica ed associativa della CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo, indica e determina gli indirizzi politici generali e provvede all’elezione delle cariche sociali. Il Congresso può essere convocato, in seduta straordinaria, quando sia richiesto da almeno un terzo degli associati. Le convocazioni avvengono mediante avviso su uno o più mezzi di comunicazione ovvero inoltrato per posta elettronica almeno 30 (trenta) giorni prima della data del congresso. Il Congresso delibera a maggioranza dei delegati presenti. Il Congresso elegge il Presidente, il Consiglio Generale, ed il Comitato di Controllo.

ART. 6 IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal congresso, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Nel caso di dimissioni irrevocabili, impedimento o causa di forza maggiore, il Consiglio Generale, viene convocato da uno dei vice-presidenti in seduta straordinaria, procede alla elezione del nuovo Presidente con voti rappresentativi i due terzi dell’organismo, in prima, e con la maggioranza assoluta dei partecipanti in seconda convocazione. Il Consiglio Generale può essere svolto anche da remoto con gli strumenti telematici attivi. Il Presidente ha la rappresentanza politica, organizzativa e legale della Confederazione, provvede all’attuazione della linea politica emersa dal congresso e delle decisioni del Consiglio Generale, nomina il segretario generale, con la dichiarazione di gradimento, non vincolante, del Comitato Esecutivo Confederale. Nomina e revoca, altresì, il Comitato Esecutivo Confederale (CEC), quale organismo esecutivo, strumentale ed operativo espressione diretta ed a fianco del Presidente, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Rappresenta la CIM, nei rapporti e nei collegamenti con organismi ed enti italiani ed internazionali e presiede tutti gli organi direttivi della Confederazione.

ART. 7 IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto da un minimo di trentuno membri ad un massimo di cento cinquantuno membri eletti dal congresso, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elabora la linea politica ed organizzativa della Confederazione. Il Consiglio Generale si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne sia richiesta la convocazione da almeno due terzi dei membri o dal Comitato di Controllo. Le convocazioni avvengono mediante avviso inoltrato per posta normale od elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data del Consiglio. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza della metà più uno dei presenti. Inoltre, il Consiglio Generale: a. approva il regolamento per lo svolgimento del congresso ed il bilancio annuale consuntivo e preventivo; b. ha ampia delega per l’emanazione dei regolamenti elettorali a tutti i livelli organizzativi della CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo; c. può eleggere, nell’ambito dei suoi membri, uno o più Vice Presidenti della CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo, ai quali possono essere attribuiti, disgiuntamente tra loro, determinati poteri e mansioni del Presidente nel caso di assenza o impedimento dello stesso; d. elegge, su proposta del Presidente, la Direzione Nazionale; e. ha la facoltà, con voto espresso a maggioranza assoluta dei presenti, di procedere a modifiche dello Statuto.

ART. 8 LA DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale è presieduta dal Presidente e si riunisce tutte le volte che il Presidente stesso lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei suoi membri. La Direzione Nazionale è l’organo di collaborazione diretta della presidenza ed ha responsabilità interna ed esterna dei servizi; è composta da un minimo di dieci ad un massimo di sessantuno membri. La Direzione Nazionale coordina l’attività delle strutture organizzative e degli enti collegati, nell’ambito delle deliberazioni del Consiglio Generale. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza della metà più uno dei presenti. La Direzione Nazionale è presieduta dal Presidente e si riunisce tutte le volte che il Presidente stesso lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione da almeno i due terzi dei suoi membri. Le convocazioni avvengono mediante avviso inoltrato per posta normale od elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data della direzione. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza semplice dei presenti.

ART. 9 SEDI DEGLI ORGANI NAZIONALI

In casi di particolare importanza ed urgenza, gli organi della CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo, possono essere convocati e riuniti nei paesi dove operano le associazioni confederate particolarmente interessate ai problemi in discussione, oppure collegarsi in audio-videoconferenza con i consiglieri e con le associazioni e comunità operanti in Italia e all’estero.

ART. 1O IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è il responsabile organizzativo ed amministrativo della Confederazione ed ha i seguenti compiti e responsabilità: a. coordina ed attua tutte le iniziative deliberate dagli organi della CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo; b. dirige la struttura organizzativa; c. è responsabile, su delega specifica del Presidente, del mantenimento della contabilità; provvede alla redazione delle bozze dei bilanci consuntivi e preventivi. È autorizzato a riscuotere ed a quietanzare, ad aprire conti correnti, a richiedere scoperti di conto a nome della CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo; d. è responsabile del coordinamento di tutti gli enti collaterali o aderenti alla Confederazione. Il Segretario Generale risponde direttamente al Presidente, partecipa di diritto a tutte le riunioni degli organi confederali e di esse redige e conserva i relativi verbali.

ART. 11 IL COMITATO DI CONTROLLO

Il Comitato di Controllo viene nominato dal congresso, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato di Controllo elegge nel suo seno il Presidente, verifica la gestione amministrativa e la sua corrispondenza alle decisioni di bilancio e di spesa deliberate dal congresso, e dagli organi della Confederazione che ne hanno la responsabilità.

ART. 12 AUTONOMIA DELLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni e le organizzazioni aderenti eleggono i propri organi dirigenti secondo i loro statuti e le proprie delibere; esse hanno piena autonomia finanziaria e propri bilanci, partecipano ai congressi della CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo, con i loro delegati, in conformità ai regolamenti elettorali emanati dal Congresso e dal Consiglio Generale.

ART. 13 ORGANIZZAZIONE

Le associazioni, le federazioni, i circoli, le comunità, sono organizzate territorialmente nei luoghi di residenza e la loro attività è disciplinata da appositi statuti o regolamenti, conformi comunque allo spirito, alle politiche e agli obiettivi della CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo. In ogni paese di emigrazione, la Direzione Nazionale, su proposta del Presidente, potrà riconoscere o nominare un organismo referente, formato da uno o più membri, fissandone i compiti ed i limiti temporali. In Italia l’assetto organizzativo sarà definito su base regionale.

ART. 14 CONSIGLIO REGIONALE

La Confederazione, nel porsi l’obiettivo dello sviluppo della sua attività su tutto il territorio nazionale, promuove la formazione di consigli o coordinamenti regionali. Nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano, possono essere costituiti i rispettivi coordinamenti provinciali, il Consiglio Regionale, là dove è costituito, è un organo politico e rappresentativo delle associazioni e federazioni aderenti. Possono essere invitati a partecipare alle attività dello stesso, anche persone rappresentative o esperti che collaborano con la CIM. Il Consiglio Regionale elegge al proprio interno un Presidente, che ne assume la rappresentanza legale, e un segretario regionale; si riunisce periodicamente e stabilisce un proprio piano di attività. Il Consiglio Regionale è la sede per lo scambio di informazioni ed esperienze tra le varie realtà di base, all’interno del quale si promuove il più stretto raccordo tra le strutture locali e gli organismi nazionali. Esso rappresenta la CIM nei rapporti con le istituzioni locali al proprio lilivello. Il Consiglio Regionale ha il compito di garantire la vita democratica delle associazioni territoriali che fanno capo a esso, dare aiuto a quelle più deboli, sviluppare iniziative autonome nell’ambito del proprio territorio al fine di sostenere o raggiungere gli obiettivi della CIM nazionale. Ogni Consiglio Regionale non appena formato, ha l’obbligo di comunicare la sua composizione alla segreteria nazionale, che a sua volta ne dà notizia al Presidente ed alla Direzione Nazionale. Ha l’obbligo altresì di relazionare sulle decisioni delle riunioni e sulla sua attività, oltre che sulle eventuali modificazioni dei suoi componenti. In accordo con la segreteria nazionale, il Consiglio Regionale promuove anche rapporti con le istituzioni dei paesi di accoglimento per scambi culturali, artistici, di gemellaggio, di attività varie, compresi viaggi di studio, turismo e di lavoro volontario. Il Consiglio Regionale gestisce i propri fondi mediante un conto corrente bancario e/o postale e un proprio codice fiscale, a sé intestato. È categoricamente escluso a tale scopo l’utilizzo di conti correnti postali e/o bancari intestati a singoli soci. Il Consiglio Regionale, una volta l’anno, discute e approva l’attività svolta e il rendiconto economico e finanziario e programma l’attività annuale dandone comunicazione alla sede nazionale. Il Consiglio Regionale è abilitato a iscriversi nei registri regionali delle associazioni dell’emigrazione e di promozione sociale e a stipulare le relative convenzioni.

ART. 15 AUTONOMIA DELLE STRUTTURE

Ogni struttura regionale della CIM, nel proprio ambito e autonomia di funzioni, è responsabile del proprio patrimonio mobile e immobile, ed è altresì responsabile della propria attività finanziaria, della propria sede, dei contratti e/o impegni di carattere economico e/o finanziario con società, associazioni, persone terze o istituzioni.

PARTE TERZA

ART. 16 ENTRATE FINANZIARIE

La CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo, non ha fini di lucro, adotta una tessera annuale, la cui quota annua è decisa dal Consiglio Generale. Oltre alle quote associative, la CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo, utilizza i contributi previsti dalle leggi nazionale e regionali, dai regolamenti e disposizioni della unione europea, dalle delibere di ministeri, regioni, province, comuni e qualsivoglia altro fondo proveniente da donazioni ed erogazioni liberali di singoli, di società ed enti e/o oblazioni, da proventi derivanti da attività promozionali di vendita di pubblicazioni letterarie, musicali, prodotti artigianali, da iniziative culturali, politiche, sportive, spettacoli e feste, viaggi o altre forme di carattere ricreativo, ovvero da contributi sottoscritti da enti pubblici, da privati, o raccolti mediante particolari iniziative utili al raggiungimento delle finalità statutarie. ART. 17 DURATA DELLA CONFEDERAZIONE La durata della CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo, è fissata in anni novantanove dalla sua costituzione.

ART. 18 MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo possono essere decise dal Consiglio Generale con maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti. In caso di scioglimento il Consiglio Generale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il Consiglio Generale deciderà la destinazione dell’eventuale patrimonio della CIM, Confederazione degli Italiani nel Mondo all’atto dello scioglimento che dovrà obbligatoriamente essere destinato ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente statuto si ricorre alle vigenti disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

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